Contenuti generati dall’AI: obblighi di trasparenza e scadenza del 2 dicembre
Chatbot, immagini, voci e testi prodotti dall’intelligenza artificiale sono ormai ovunque. L’Europa chiede di renderli riconoscibili: i contenuti generati dall’AI vanno dichiarati e, in molti casi, marcati.
Una parte degli obblighi è già in vigore dal 2 agosto 2026. L’ultima scadenza, quella sulla marcatura, cade il 2 dicembre. Vediamo cosa prevede la norma e come adeguarsi.
Cosa chiede l’articolo 50 dell’AI Act
L’articolo 50 dell’AI Act fissa gli obblighi di trasparenza per alcuni sistemi di intelligenza artificiale. Coinvolge due figure: il fornitore, che sviluppa il sistema, e il deployer, che lo utilizza.
Gli obblighi sono quattro. I chatbot devono dichiararsi, gli output sintetici vanno marcati e i sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica vanno segnalati. Infine, deepfake e alcuni testi pubblicati richiedono un’etichetta visibile.
Chi integra un modello di terzi nella propria app può diventare a sua volta fornitore. È un punto da verificare caso per caso, prima di ogni altra scelta.
Chatbot e assistenti: l’obbligo di dichiararsi è già in vigore
Dal 2 agosto 2026 chi interagisce con un sistema di intelligenza artificiale deve saperlo. L’informazione va data al più tardi al primo contatto, in modo chiaro e accessibile.
L’obbligo vale per chatbot sul sito, assistenti in app e agenti vocali al telefono. L’eccezione principale riguarda i casi in cui la natura artificiale è evidente per una persona ragionevolmente informata.
Per chi ha già un assistente attivo, l’adeguamento è spesso semplice: basta un messaggio iniziale o un’etichetta nell’interfaccia. Ne parliamo anche nell’articolo sugli assistenti vocali AI per il customer service.

Contenuti generati dall’AI: la marcatura leggibile dalle macchine
I fornitori di sistemi che producono testo, immagini, audio o video devono marcarne gli output. Il segnale deve essere leggibile da un software e rivelarne l’origine artificiale.
Non serve che la marcatura sia visibile all’occhio umano. Si usano metadati, watermark invisibili e, dove possibile, strumenti per verificare l’origine del file.
L’obbligo vale nei limiti della fattibilità tecnica. Inoltre, le tecniche di marcatura evolvono in fretta, come riconosce la stessa Commissione europea.
Deepfake e testi pubblicati: quando serve l’etichetta visibile
Qui l’obbligo passa al deployer, cioè all’azienda che pubblica. I deepfake, ovvero immagini, audio o video che imitano persone o eventi reali, vanno dichiarati in modo chiaro.
Per opere palesemente artistiche, satiriche o di finzione la regola è attenuata. L’informazione non deve compromettere la fruizione dell’opera.
Anche i testi pubblicati per informare su questioni di interesse pubblico richiedono l’etichetta. Non serve se il testo ha avuto una revisione umana e qualcuno se ne assume la responsabilità editoriale.
Una semplice correzione ortografica non fa scattare l’obbligo. Invece, i contenuti generati dall’AI che rientrano in questi casi vanno etichettati se pubblicati dal 2 agosto, anche se prodotti prima.
Contenuti generati dall’AI: cosa cambia il 2 dicembre 2026
Il Digital Omnibus, cioè il Regolamento (UE) 2026/1744 che a luglio ha modificato l’AI Act, ha concesso una breve proroga. Riguarda solo la marcatura degli output dei sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026.
Per questi sistemi il termine scade il 2 dicembre 2026. Tutti gli altri obblighi dell’articolo 50 sono già applicabili. I sistemi generativi lanciati dopo il 2 agosto, invece, devono marcare gli output fin da subito.
Dalla stessa data si applicano anche due nuovi divieti introdotti dall’Omnibus, che riguardano i sistemi di AI usati per generare immagini intime non consensuali e materiale pedopornografico.
Per orientarsi c’è il Codice di buone pratiche pubblicato dalla Commissione il 10 giugno 2026. L’adesione è volontaria, ma offre un quadro riconosciuto per dimostrare la conformità.
Il Codice è accompagnato da icone UE ufficiali per l’etichettatura: AI, AI generated e AI modified. Usarle è facoltativo; etichettare, nei casi previsti, no.

Come adeguare app e siti senza riscriverli
In primo luogo serve una mappa: quali funzioni AI usa l’azienda, con quali fornitori e con quale ruolo. Senza questo inventario è impossibile capire quali obblighi si applicano.
Poi si interviene sui punti di contatto con l’utente. Un avviso nel chatbot, un’etichetta sui media pubblicati e i metadati corretti sui file coprono spesso gran parte del lavoro.
Per i contenuti generati dall’AI destinati al pubblico conviene formalizzare la revisione umana. In questo modo si documenta il controllo editoriale e si riducono i rischi di contestazione.
Le sanzioni arrivano fino a 15 milioni di euro o al 3% del fatturato mondiale annuo. Per le PMI si applica il valore più basso tra i due. Il quadro generale è nel nostro articolo sull’AI Act per le PMI.
Contenuti generati dall’AI: la trasparenza come leva di fiducia
La trasparenza non è solo un obbligo da spuntare. Dichiarare i contenuti generati dall’AI rafforza la fiducia di clienti e utenti, sempre più attenti a ciò che leggono e vedono.
Restano alcuni punti aperti: le linee guida della Commissione sono recenti e le tecniche di marcatura cambiano rapidamente. Proprio per questo conviene adeguarsi ora, con soluzioni semplici e documentate.
Vuoi capire se chatbot, app e sito rispettano l’articolo 50? Analizziamo insieme le tue funzioni AI e definiamo gli interventi necessari prima del 2 dicembre.
Questo articolo ha scopo puramente informativo e non costituisce consulenza legale. Per la conformità specifica della tua impresa rivolgiti a un professionista qualificato.

